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INWIT: positiva conclusione dell’offerta di riacquisto su obbligazioni

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO ANNUNCIO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

Ammontare nominale accettato per il riacquisto delle obbligazioni in scadenza nel 2026 pari a 300 milioni di euro

Milano, 2 aprile 2025 – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) (rating BB+ per S&P e BBB- per Fitch), dopo aver concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a euro 750 milioni, annuncia i risultati dell’offerta di riacquisto (la Tender Offer) lanciata il 24 marzo 2025 e conclusa il 31 marzo 2025, volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare parte dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) (le Obbligazioni). (cfr. comunicato stampa del 24 marzo 2025).

Alla scadenza dei termini della Tender Offer, l’ammontare accettato da parte di INWIT per il riacquisto delle Obbligazioni è pari ad euro 300 milioni ossia il 30% dell’ammontare nominale.

Il regolamento dell’operazione di riacquisto è previsto per il 3 aprile 2025. A seguito del regolamento, l’importo nominale delle Obbligazioni che rimarrà in circolazione sarà pari a euro 700 milioni.

I termini e le condizioni dell’offerta sono integralmente descritti nella documentazione dell’operazione messa a disposizione dei portatori delle Obbligazioni oggetto della Tender Offer.

 

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al tender offer memorandum datato 24 marzo 2025 (il Tender Offer Memorandum). Il presente comunicato e il Tender Offer Memorandum contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell’assunzione di qualsiasi decisione in merito all’adesione alla Tender Offer. L’investitore che nutra qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a chiedere assistenza finanziaria o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, presso il proprio stock broker, bank manager, legale, contabile o altro consulente finanziario o legale indipendente. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui i titoli siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende aderire alla Tender Offer. Né l’Emittente, né i Dealer Managers né il Tender Agent esprimono ai portatori dei Titoli alcuna raccomandazione al riguardo.

Né il presente comunicato né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare alla Tender Offer in qualsiasi giurisdizione in cui, o a favore di qualsiasi soggetto verso cui o da cui, effettuare o aderire a, tale offerta sia illegale ai sensi della normativa sui titoli e della regolamentazione applicabile e la distribuzione di tali documenti in talune giurisdizioni potrebbe essere limitata da disposizioni di legge e regolamentari. Ai soggetti che venissero in possesso del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum è richiesto dall’Emittente, dai Dealer Managers e dal Tender Agent di informarsi relativamente a, e a osservare, ciascuna di tali restrizioni.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 2, lett. (d) del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione di CONSOB. La Tender Offer è promossa nella Repubblica Italiana quale offerta esente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il “TUF“) e dell’art. 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.