Assemblea degli azionisti

Assemblea degli Azionisti
12 aprile 2019

Partecipazione in proprio

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Voto in via elettronica

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica, a decorrere dal 15 marzo 2019 e sino a tutto il giorno 11 aprile 2019, accedendo all’area riservata accessibile dal presente sito internet con le modalità e nei limiti ivi descritti. Si ricorda che il voto può essere esercitato in via elettronica esclusivamente dallo stesso titolare del diritto di voto.

Accesso all’area riservata per votare in via elettronica: link a https://assembleainwit.telecomitalia.it

Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento sul voto in via elettronica è contenuta nell’art. 127. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF), e negli artt. 143-bis e 143-ter del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni) di seguito riportati.

Art. 127 TUF

(Voto per corrispondenza o in via elettronica)
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’articolo 2370, comma quarto, del codice civile.

Art. 143-Bis Regolamento emittenti

(Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici)

1. Lo statuto può prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all’assemblea:
a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
c) l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
2. Le società che consentono l’utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 143-Ter Regolamento emittenti

(Esercizio del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici)

1. All’esercizio del voto espresso prima dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 143-bis, comma 1, lettera c), si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.
2. Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l’assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’assemblea medesima.
3. La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell’assemblea, ivi compresa la data di ricezione.
4. Il presidente dell’organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, sino all’inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.
5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione.

Voto per delega

Informazione Generali

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante una delega conferita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

Le forme di delega attualmente previste sono:

•    la delega analogica, conferita con un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
•    la delega elettronica, conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Di norma, è consentito un unico rappresentante per ciascun conto su cui sono registrate le azioni oggetto di comunicazione per l’intervento in riunione.
Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d’indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.
La delega è da intendersi a valere sulla quantità di azioni indicata sul documento di delega. In assenza d’indicazione o in caso d’indicazione di una quantità di azioni superiore a quelle oggetto di comunicazione alla Società da parte degli intermediari di riferimento, la delega fa riferimento alla quantità complessiva di azioni con la quale il delegante partecipa all’assemblea.
In caso di deleghe reciprocamente incompatibili, la Società farà riferimento alla data di rilascio quando certa e, in mancanza, (i) in caso di preventiva notifica/trasmissione di copia, all’ordine temporale di ricezione da parte dalla Società, a partire dalla ricezione più recente; (ii) in assenza di preventiva notifica/trasmissione, all’ordine di presentazione dei delegati in riunione.

Modello di Delega

Un modello di delega in lingua italiana e inglese è disponibile presso la Sede Legale della Società (dove potrà essere richiesto nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00), o rivolgendosi ai seguenti recapiti:
•    numero verde 800020220, per chiamate dall’Italia,
•    numero +39 06 91254356, per chiamate dall’estero,
•    indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it

e può essere scaricato qui in versione stampabile.
[Scarica il modulo di delega (file .pdf)]

Standard di delega elettronica

Ai fini della fruibilità da parte della Società del documento informatico, la delega elettronica dovrà riportare una firma elettronica comprensiva di marcatura temporale apposta, in conformità alla normativa italiana in vigore, con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo gli standard dei formati PAdES (estensione .pdf) o CAdES (estensione .p7m).

Notifica o trasmissione di copia della delega

Le deleghe di voto – corredate da copia di un documento d’identità del delegante – possono essere notificate oppure trasmesse in copia alla Società con ricezione entro la mezzanotte (ora italiana) del 26 marzo 2019, con una delle seguenti modalità:

•    a mezzo posta all’indirizzo seguente:

INWIT S.p.A.
Investor Relations
Via G.B. de Rossi n. 30
00161 ROMA – ITALIA

a mezzo fax al numero +39 06 91254356, a mezzo e-mail all’indirizzo  assemblea@pec.inwit.it, o ancora tramite il sito internet www.inwit.it/assemblea dove sono disponibili ulteriori informazioni.
Per notifica della delega s’intende la trasmissione preventiva alla Società della delega originale o di un documento equipollente. La trasmissione di copia della delega rappresenta invece la semplice comunicazione preventiva alla Società di una delega il cui originale resta a disposizione del delegato che, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, attesterà la conformità all’originale della copia trasmessa.

La Società ammette come strumenti di notifica:

•    delle deleghe elettroniche: l’upload tramite l’area riservata accessibile dal presente sito internet;
•    delle deleghe analogiche: l’invio a mezzo posta.

Per la trasmissione in via elettronica di copia di delega analogica, si richiede la copia del documento analogico per immagine realizzata in uno dei seguenti formati: .pdf, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif
L’inoltro della delega di voto alla Società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.

Accesso all’area riservata per la notifica della delega o per la trasmissione in via elettronica della copia di delega analogica (https://assembleainwit.telecomitalia.it)

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento sul voto per delega è contenuta nell’art. 2372 del codice civile e negli artt. 135-novies e 135-decies.del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF), di seguito riportati

Art. 2372 – Codice Civile – Rappresentanza nell’assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Art. 135-Novies TUF – Rappresentanza nell’assemblea

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell’articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-Decies TUF – Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l’onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d’interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un’influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole;
c) sia un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.