Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, ferme le altre modalità di voto a distanza infra specificate, e il voto in assemblea si svolgeranno esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi dell’articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati (il “Rappresentante Designato”).
Voto in via elettronica
Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica, a decorrere dal 17 marzo 2020 e sino a tutto il 5 aprile 2020, accedendo all’area riservata accessibile dal presente sito internet con le modalità e nei limiti ivi descritti. Si ricorda che il voto può essere esercitato in via elettronica esclusivamente dallo stesso titolare del diritto di voto.
Accesso all’area riservata per votare in via elettronica
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento sul voto in via elettronica è contenuta nell’art. 127. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza o TUF), e negli artt. 143-bis e 143-ter del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni) di seguito riportati.
Art. 127 TUF (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
Art. 143-bis Regolamento Emittenti (Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici)
1. Lo statuto può prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all’assemblea:
a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea;
b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
c) l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
2. Le società che consentono l’utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi
Art. 143-ter Regolamento Emittenti (Esercizio del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici)
- All’esercizio del voto espresso prima dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 143-bis, comma 1, lettera c), si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.
- Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l’assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’assemblea medesima.
- La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell’assemblea, ivi compresa la data di ricezione.
- Il presidente dell’organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, sino all’inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.
- I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione.
Voto per delega
Un modello di delega in lingua italiana e inglese può essere scaricato qui in versione stampabile.